Il presente orientamento, circa il Sacramento della Penitenza nella sua celebrazione, redatto come “strumento pastorale” dalla Commissione Regionale per la Liturgia a cura dei Direttori degli Uffici Diocesani e per mandato del Vescovo Ovidio Vezzoli, delegato dalla C.E.E.R. per la Liturgia, è giustificato da quanto emerso dai rilievi del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina per i Sacramenti in occasione della recente visita “ad Limina” dei nostri Vescovi nel febbraio 2024. In prossimità dell’Anno Giubilare del 2025 indetto da Papa Francesco, e alla luce delle indicazioni e norme sulla concessione dell’Indulgenza durante il Giubileo 2025 prescritte dalla Penitenzieria Apostolica il 13 maggio 2024, la presente riflessione può costituire un orientamento pastorale per la valorizzazione del Sacramento della Penitenza.
IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA
Il sacramento della Penitenza, nel corso degli anni, ha visto un percorso evolutivo molto complesso. Lo scopo di questa breve nota è quello di sottolineare gli aspetti essenziali del rito. È doveroso citare il Concilio Vaticano II, punto di svolta importante che a suo tempo decise di aggiornare il rito della Penitenza (cf SC 72). Il Lavoro fu affidato alla commissione presieduta dal liturgista francese Pierre Jounel, il quale si lasciò ispirare dall’Ufficio bizantino dei confessanti, oltre che dalla recezione della teologia del Movimento Liturgico. Gli addetti ai lavori del nuovo rituale erano convinti che dal tipo di definizione di peccato a cui ci si riferisce, sarebbe derivato anche il modo di celebrare la remissione del peccato nel rito sacramentale.
Il n. 5 dei Praenotanda del Rito definisce il peccato, anzitutto, come «rottura dell’amicizia con Dio», interruzione delle relazioni agapiche con il Dio trinitario e con la comunità ecclesiale. La penitenza diventa, quindi, il cammino interamente mosso e animato dalla grazia preveniente del Dio misericordioso, col quale il figlio peccatore è immesso nuovamente nello spazio vitale delle relazioni trinitarie. Il secondo capoverso del n. 5 si concentra sulle conseguenze comunitarie del peccato commesso dai cristiani: “«per un arcano e misericordioso mistero della divina provvidenza, gli uomini sono uniti fra di loro da uno stretto rapporto soprannaturale, in forza del quale il peccato di uno solo reca danno a tutti, e a tutti porta beneficio la santità del singolo»[1], e così la penitenza ha sempre come effetto la riconciliazione anche con i fratelli, che a causa del peccato sempre hanno subito un danno”. L’aspetto comunitario del peccato emerge spesso nel Rituale della Penitenza.
Struttura del rito oggi
In duemila anni di storia della Chiesa, il Sacramento della Riconciliazione ha vissuto molti cambiamenti. Oggi il rito ripresenta con la seguente struttura: il fedele, dopo il peccato, viene invitato al pentimento e alla conversione (metanoia) aiutato dall’esame di coscienza, in seguito al quale viene accolto dalle braccia della misericordia di Dio alla presenza di un ministro ordinato; ad esso confesserà i suoi peccati; sarà invitato a riparare i danni arrecati al fratello o alla sorella nonché alla comunità. Il tutto si conclude con l’assoluzione.
La Chiesa ha distinto fra peccati gravi e veniali: i primi sono rappresentati da qualsiasi infrazione contro il Decalogo; così interrompono la comunione d’amore con Dio e solo grazie al Sacramento della Riconciliazione il fedele riacquista il perdono; i secondi sono tutte quelle mancanze meno gravi che ci fanno sperimentare la nostra fragilità quotidiana, che di per sé non avrebbero necessariamente bisogno del Sacramento della Penitenza, ma che, proprio in virtù di questa, aiutano il fedele a rinforzarsi spiritualmente contro le debolezze umane per la grazia di Dio, ricevuta mediante l’assoluzione.
La Chiesa attraverso il Ministero dei Vescovi esercita il potere di rimettere i peccati, i quali a loro volta si avvalgono dei presbiteri per svolgere tale compito; tutti i sacerdoti, anche quelli non approvati ad ascoltare le confessioni, possono assolvere validamente e lecitamente i fedeli che si trovano in punto di morte.
È importante che il sacerdote che amministra il Sacramento della Penitenza sia un uomo di preghiera, capace di discernimento, al fine di aiutare il penitente con opportuni consigli spirituali ad allontanarsi dal male commesso, sperimentando così la misericordia di Dio; il confessore è strettamente tenuto all’assoluta inviolabilità del sigillo sacramentale.
Il luogo della celebrazione del sacramento è stabilito dal Codice di Diritto Canonico. Riguardo al tempo invece lo si può celebrare durante tutto l’Anno Liturgico, con particolari accentuazioni durante i periodi di Avvento e Quaresima. Riguardo alle vesti liturgiche il colore usato è sempre il viola, stando però alle disposizioni dell’Ordinario del luogo.
Rito per la riconciliazione del singolo penitente
Sia il confessore che il penitente si devono preparare alla celebrazione attraverso la preghiera e l’ascolto della Parola che predispone i cuori a ricevere la grazia di Dio. Il sacerdote accolga la persona con il segno di croce o con delle parole introduttive che gli consentano di capire lo stato d’animo del fedele. Stabilita così una relazione spirituale fra i due, il sacerdote proclami la Parola di Dio, che rappresenta quella spada a doppio taglio che penetra l’anima fino alle midolla, aiutandolo a leggere la sua vita alla luce dello Spirito Santo (cfr. Ef 6,17). Accusati i peccati, il sacerdote dia consigli spirituali al penitente e qualora, con il suo peccato abbia leso qualcuno privatamente o pubblicamente creando scandalo, lo si sproni ad una congrua riparazione. La soddisfazione deve corrispondere quindi alla gravità del peccato, concretizzandosi in una forma di rinnegamento di sé che stimoli il fedele a compiere atti di carità verso il prossimo. Nel chiedere perdono il penitente è bene che utilizzi una delle nove formule penitenziali del Rituale della Penitenza; solo dopo il sacerdote stenda le mani assolvendolo con la formula del Rituale che, ai fini della validità dell’assoluzione, non deve omettere “Io ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” unite al segno di croce tracciato sul capo di colui che sta rinascendo in Cristo. Ricevuta l’assoluzione il fedele ringrazi il Signore con un’invocazione sempre tratta dalla Parola di Dio.
In merito ai momenti in cui accostarsi al sacramento della Riconciliazione, in “Orientamenti liturgico-pastorali” della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna leggiamo: “si predispongono orari fissi per dare ai fedeli la possibilità di accostarsi con serenità, senza fretta, comodamente, al sacramento della Penitenza, evitando, per quanto possibile, di celebrare questo sacramento in concomitanza con la Messa”[2].
Però se andassimo a vedere il Motu Proprio “Misericordia Dei” di Giovanni Paolo II, al n.2 dice: “Gli Ordinari del luogo, nonché i parroci e i rettori di chiese e santuari, devono verificare periodicamente che di fatto esistano le massime facilitazioni possibili per le confessioni dei fedeli. In particolare, si raccomanda la presenza visibile dei confessori nei luoghi di culto durante gli orari previsti, l’adeguamento di questi orari alla situazione reale dei penitenti, e la speciale disponibilità per confessare prima delle Messe e anche per venire incontro alla necessità dei fedeli durante la celebrazione delle SS. Messe, se sono disponibili altri sacerdoti”[3].
Pertanto, la celebrazione del Sacramento della Penitenza durante la Messa, è consentito secondo la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nonchè Giovanni Paolo II, anche se, stando alla Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna, non è bene che diventi la regola.
Rito per la celebrazione di più penitenti con l’assoluzione individuale
Nel corso dell’Anno Liturgico è opportuno celebrare il Sacramento della Riconciliazione anche comunitariamente mediante una Liturgia della Parola: il celebrante inizia con il segno di croce e un saluto ai fedeli, subito dopo si svolge la Liturgia della Parola, seguita o da una breve omelia o da un momento di silenzio che può fungere anche da esame di coscienza (se il sacerdote fa l’omelia, proponga un momento di silenzio, sempre al fine di permettere al fedele di svolgere l’esame di coscienza). In seguito, il fedele si reca da un sacerdote per confessare i peccati e ricevere l’assoluzione; quando tutti avranno terminato, i sacerdoti insieme all’assemblea faranno una preghiera di ringraziamento, proclamando così la misericordia di Dio e concludendo con la benedizione.
Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l’assoluzione generale
Nell’affrontare questo tema è doveroso sottolineare, come sottolineano i Praenotanda del Rito della Penitenza (n.31), che la confessione individuale e completa con la relativa assoluzione resta l’unico modo ordinario di ricevere tale sacramento; solo in particolari circostanze è possibile o anche necessario impartire l’assoluzione in forma collettiva a più penitenti senza la previa confessione individuale. Le circostanze in cui sia possibile impartire l’assoluzione generale, sono il pericolo di morte e quando non si hanno a disposizione abbastanza sacerdoti per ascoltare le singole confessioni di tutti i fedeli in un congruo periodo di tempo.
Quest’ultima casistica però si presenta soprattutto in terra di missione. Bisogna però aggiungere che, se si possono avere a disposizione sufficienti sacerdoti per ascoltare le confessioni, non è lecito usufruire dell’assoluzione generale.
Qualora ci siano le condizioni idonee per l’assoluzione generale è obbligo del celebrante rendere noto che alla prima occasione opportuna i fedeli si devono recare da un ministro per confessare i peccati gravi, al fine della validità dell’assoluzione ricevuta comunitariamente (il can. 7 del decreto di Trento sulla Penitenza prescrive che è necessario per disposizione divina confessare tutti e singoli i peccati mortali, di cui si abbia la consapevolezza dopo debita e diligente riflessione).
Giovanni Paolo II, nel n. 306 del Motu Proprio “Misericordia Dei” del 7 aprile 2002, annota: “L’assoluzione a più penitenti, senza la previa confessione individuale, è prevista solo per casi eccezionali: vi sia imminente pericolo di morte e al sacerdote non basti il tempo per ascoltare tutte e singole le confessioni; vi sia una grave necessità: vi è mancanza di sacerdoti e i fedeli rimarrebbero troppo a lungo privi della grazia sacramentale e della comunione eucaristica (canone 961).
(n. 314). Si precisa il caso di grave necessità:
- Situazioni eccezionali (es. vasti territori di missione o condizioni belliche e metereologiche che rendono impossibile la cura pastorale).
- Le due condizioni del canone 961 vanno sempre considerate inseparabili.
- Si richiama come deve essere intesa la mancanza di un tempo ragionevole per ascoltare le confessioni.
- Si precisa la necessità di un giudizio prudenziale nello stabilire in cosa consista il “lungo tempo” in cui i fedeli rimanessero privi della grazia sacramentale.
- Non si deve permettere che si creino situazioni di “apparente grave necessità” né per negligenza dei ministri nel curare l’amministrazione ordinaria del sacramento, né per l’erronea convinzione dei fedeli che le due forme di assoluzione si equivalgano.
- La sola grande affluenza di penitenti (es. pellegrinaggio) non costituisce sufficiente necessità”.
È comunque riservato al Vescovo diocesano, d’intesa con gli altri membri della Conferenza Episcopale, stabilire quando ricorrano le condizioni di cui sopra, stabilendo quando sia possibile o meno impartire l’assoluzione sacramentale in forma collettiva (n. 32 Praenotanda Rito Penitenza).
Le celebrazioni penitenziali
Le celebrazioni penitenziali sono riunioni del popolo di Dio che permettono di ascoltare la Parola di Dio, muovendolo alla conversione e a un rinnovo di vita, annunziando la morte del peccato attraverso il sacrificio di Cristo. La struttura è la stessa che si propone nella Celebrazione della penitenza per più persone, ma si eviti di confondere tale celebrazione con il sacramento stesso della penitenza: essa serve per stimolare la conversione e il cambiamento di vita, ravvivando nella comunità lo spirito di penitenza, preparandosi così alla confessione individuale o comunitaria vera e propria.
Adattamenti che spettano alle Conferenze Episcopali
Spetta alle Conferenze Episcopali preparare Rituali particolari, adattando il Rito della Penitenza alle necessità di ogni regione in modo che, in seguito all’approvazione della Sede Apostolica se ne possa fare uso.
È diritto e compito delle Conferenze Episcopali:
- Stabilire norme sulla disciplina del Sacramento della Penitenza in particolare riguardo al ministero dei sacerdoti e ai peccati riservati;
- Stabilire norme precise sul luogo adatto per la celebrazione ordinaria del Sacramento della Penitenza e riguardo ai segni di penitenza che devono manifestare i fedeli nell’assoluzione generale;
- Adattare con nuovi testi il rituale vigente per essere sempre più fruibile dal popolo di Dio.
Competenze del Vescovo:
- Regolare nella sua diocesi la disciplina della penitenza, mettendo in pratica le norme proposte dalla Conferenza Episcopale;
- Stabilire in accordo con gli altri membri della Conferenza Episcopale quando sia lecito, alle condizioni stabilite dalla Santa Sede, impartire l’assoluzione sacramentale in forma collettiva.
Adattamenti che spettano al ministro:
- Spetta al ministro della celebrazione, sia per i singoli che per la comunità, adattare il rito alle situazioni concrete dei penitenti, conservando la struttura essenziale e rispettando la formula dell’assoluzione. Per motivi pastorali può omettere o arricchire alcune parti scegliendo testi sia delle letture che delle orazioni e il luogo adatto per la celebrazione, secondo le norme stabilite dalle Conferenze Episcopali;
- Preparare in alcuni momenti particolari dell’anno, specialmente in Quaresima, celebrazioni penitenziali avvalendosi dell’aiuto anche dei laici, facendo in modo che i testi scelti e l’ordine della celebrazione si adatti alle circostanze della comunità o dell’assemblea;
- In casi di grave necessità, non previsti dal Vescovo diocesano, nell’impossibilità di ricorrere a lui, il ministro può decidere circa l’assoluzione sacramentale in forma collettiva, previa la sola confessione generale, con l’obbligo però di informare l’Ordinario quanto prima.
Fidenza, 20 Dicembre 2024
nella novena al Santo Natale.
[1] Paolo VI, Cost. Apost. Indulgentiarum doctrina, 1 gennaio 1967, n. 4: AAS 59 (1967), p.9; cfr. Pio XII, Lett. Encicl. Mystici Corporis, 29 giugno 1943: AAS 35 (1943), p. 123.
[2] Cf. Conferenza Episcopale Emilia-Romagna, L’Eucaristia e la Liturgia -culmine e fonte dell’evangelizzazione– Orientamenti liturgico-pastorali, Bologna 2007, pag. 31, punto o.
[3] Cf Giovanni Paolo II, Misericordia Dei, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio (Su alcuni aspetti del Sacramento della Penitenza), LEV, Roma 2002, n.2; Cf Congr. per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Responsa ad dubia proposita: «Notitiae», 37 (2001), 259-260.


